Caso Messina, il TFN pubblica le motivazioni del ricorso respinto alla Reggina
Ieri pomeriggio sono state pubblicate, sul sito della Federazione Italiana Giuoco Calcio, le motivazioni della sentenza del Tribunale Federale Nazionale che, lo scorso 12 maggio, aveva dichiarato “inammissibile” il ricorso proposto dalla società AS Reggina 1914 contro la società ACR Messina 1900 SSD ARL, nonché contro Justin Davis, legale rappresentante del club, e nei confronti delle società SSD Città di Acireale 1946 e ASD Sancataldese Calcio 1945. Tema dell’istanza presentata dalle tre società erano le presunte irregolarità in materia di tesseramenti sottoscritti, all’epoca dei fatti, dall’ex presidente Stefano Alaimo mentre era in regime di inibizione. Richieste dichiarate inammissibili dalla Sezione Disciplinare del TFN, che aveva già scagionato il club peloritano, certificando dunque la bontà della linea difensiva proposta dagli avvocati Eduardo Chiacchio, Flavia Tortorella e Luis Vizzino.
Nello specifico, la parte ricorrente – con gli amaranto in prima fila, sostenuti legalmente dagli avvocati Ferruccio Maria Sbarbaro e Ilaria Grimaldi – aveva richiesto l’esclusione dell’ACR dal campionato appena concluso, con tutte le conseguenze che ne sarebbero derivate in termini di stravolgimento della classifica. Una prospettiva condivisa anche da Acireale e Sancataldese, all’epoca coinvolte nella lotta per non retrocedere, e costituitesi “ad adiuvandum” mediante la presentazione di un ricorso incidentale. Sul fronte opposto, a sostegno dei biancoscudati sono intervenute Enna e Savoia (rappresentate in Aula, rispettivamente, dall’avvocato Mario Maltese e dal presidente Nazario Matachione): la prima opponendosi “a un pregiudizio sportivo ed economico ritenuto di eccezionale gravità”, considerati i quattro punti conquistati dai gialloverdi contro i peloritani; la seconda, invece, “avendo un interesse diretto e qualificato alla stabilità della classifica finale del Girone I di Serie D 2025/2026”, dato il conseguimento sul campo del primo posto.
Il TFN ha evidenziato come l’azione disciplinare, in conformità con l’articolo 118 del Codice di Giustizia Sportiva, sarebbe spettata esclusivamente alla Procura Federale attraverso un eventuale deferimento formale. Altro elemento di grande importanza ha riguardato i termini temporali del ricorso: secondo il Tribunale, infatti, al momento della proposizione dell’istanza e dell’intervento di Acireale e Sancataldese era ormai ampiamente decorso, per la ricorrente e per le due società intervenute in adesione, il termine di trenta giorni previsto per impugnare l’iscrizione al campionato e i tesseramenti eseguiti in pendenza di inibizione. “A tutto voler concedere, inoltre – si continua a leggere nel dispositivo a firma di Amedeo Citarello –, manca agli atti perfino la prova del momento in cui le suddette società avrebbero avuto conoscenza di eventuali atti e/o delibere non pubblicate, essendosi la Reggina limitata a sostenere genericamente che la presunta nullità sarebbe ‘emersa dai mezzi di stampa’.
Ultimo elemento attenuante, ma non per importanza, quello relativo al trasferimento del titolo sportivo e dei tesseramenti operato dalla FIGC alla NewCo fondata da Justin Davis e Morris Pagniello, che ha costituito “un implicito riconoscimento della validità dell’intera attività sportiva svolta nel corso della stagione”. Motivazioni che confermano la correttezza e la trasparenza della società peloritana nel merito della vicenda; i calabresi, al contempo, hanno già annunciato che procederanno in Appello al fine di continuare a sostenere la fondatezza delle proprie ragioni, sebbene il margine per eventuali stravolgimenti appaia ormai minimo.

(Foto: sito web della FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio)








